Con la nota n. 616/2025, emessa a seguito di specifico parere del Ministero del Lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia il divieto assoluto di monetizzazione mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in busta paga.
Il divieto di monetizzazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è un principio previsto dalla normativa italiana secondo cui il TFR non può essere anticipatamente erogato se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Questo principio ha l’obiettivo di garantire che il TFR resti un accantonamento destinato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, salvo specifiche eccezioni.
Il divieto implica che:
- Il lavoratore non può chiedere l’anticipo del TFR a piacimento.
- Il datore di lavoro non può corrispondere il TFR durante il rapporto di lavoro, salvo nei casi previsti dalla legge.
Eccezioni e limiti: quando si può chiedere l’anticipo del TFR
La legge (art. 2120 c.c.) prevede che il lavoratore possa chiedere un’anticipazione del TFR una sola volta nella vita lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, e solo se ricorrono questi requisiti:
- Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
- Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche.
- Acquisto della prima casa per sé o per i figli.
Esistono, infine dei limiti alla quantità di TFR che può essere prelevata:
- L’anticipo può essere concesso fino al 70% del TFR maturato.
- L’azienda può accogliere richieste nei limiti del 10% degli aventi diritto ogni anno, e comunque non oltre il 4% del totale dei dipendenti (quindi, in presenza dei requisiti, la richiesta dovrà obbligatoriamente essere accolta da aziende che hanno almento 25 dipendenti)
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali, ma con riferimento ad una eventuale anticipazione, non per l’erogazione mensile.
